IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, ed in particolare l'articolo 14, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in  particolare
l'articolo 1, commi 5, 8, 11, 17 e 20; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  2007,
n. 57, recante  norme  di  organizzazione  degli  uffici  di  diretta
collaborazione del Ministro dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre  2007,
n. 259, recante norme di riorganizzazione  degli  uffici  di  diretta
collaborazione del Ministro della pubblica istruzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre  2007,
n. 260, recante il  regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero
della pubblica istruzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre  2007,
n.   264,   concernente   regolamento   recante    disposizioni    di
riorganizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  1,  comma  17,   del   citato
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, che prevede che l'onere relativo
ai contingenti assegnati agli uffici di  diretta  collaborazione  dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato nelle  strutture  che  abbiano
subito modificazioni deve essere inferiore per non meno  del  20  per
cento al limite di spesa  complessivo  riferito  all'assetto  vigente
alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
6 agosto 2008, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  262  dell'8
novembre 2008,  recante  ricognizione  in  via  amministrativa  delle
strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8,  del  decreto-legge
16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
luglio 2008, n. 121; 
  Sentite le organizzazioni sindacali in data 31 luglio  2008  ed  in
data 20 novembre 2008; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 1° agosto 2008; 
  Udito il parere favorevole  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 agosto
2008; 
  Acquisiti i pareri  favorevoli  delle  competenti  Commissioni  del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 dicembre 2008; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e  con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
 
                      Ministro e Sottosegretari 
 
 
  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,
di seguito denominato «Ministro» e' l'organo  di  direzione  politica
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  di
seguito denominato «Ministero» ed esercita le funzioni  di  indirizzo
politico-amministrativo ai sensi degli articoli 4,  comma  1,  e  14,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni. 
  2.  Per  lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni   di   indirizzo
politico-amministrativo,  il  Ministro  si  avvale  degli  Uffici  di
diretta collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2. 
  3. I Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti  e
le funzioni espressamente a loro delegati dal  Ministro  con  proprio
decreto. 
 
          Note alla premesse:
             - Si riporta il testo dell'art. 87, della Costituzione:
             «Art.  87  -   Il Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
             Indice  le  elezioni  delle  nuove  Camere e ne fissa la
          prima riunione.
             Autorizza  la  presentazione  alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
             Promulga  le  leggi  ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             Indice  il  referendum  popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
             Nomina,  nei  casi  indicati  dalla  legge, i funzionari
          dello Stato.
             Accredita   e   riceve   i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
             Ha  il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
             «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
             4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,  con  regolamenti  emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
              a)  riordino degli uffici di diretta collaborazione con
          i  Ministri  ed  i  Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
              b)  individuazione degli uffici di livello dirigenziale
          generale,  centrali e periferici, mediante diversificazione
          tra   strutture   con   funzioni   finali  e  con  funzioni
          strumentali  e  loro organizzazione per funzioni omogenee e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
              c)   previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
              d)  indicazione e revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
              e)  previsione  di  decreti  ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
             - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 recante:
          «Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e  di valutazione dei costi, dei rendimenti e
          dei  risultati  dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
          pubbliche»  e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
          agosto 1999, n. 193.
             - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante:
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59» e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
             - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto
          legislativo   30   marzo   2001,  n.  165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche):
             «Art.    14   (Indirizzo   politico-amministrativo).   -
          (Omissis).
             2.  Per  l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
          Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400.  A  tali uffici sono assegnati, nei
          limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le  assegnazioni  di  personale, ivi compresi gli incarichi
          anche   di   livello  dirigenziale  e  le  consulenze  e  i
          contratti,  anche  a  termine,  conferiti nell'ambito degli
          uffici  di  cui al presente comma, decadono automaticamente
          ove  non  confermati entro trenta giorni dal giuramento del
          nuovo  Ministro.  Per  i  dipendenti pubblici si applica la
          disposizione  di  cui all'art. 17, comma 14, della legge 15
          maggio  1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede
          al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari
          di  Stato.  Con  decreto adottato dall'autorita' di governo
          competente,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica, e' determinato,
          in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge
          15  marzo  1997,  n.  59,  senza aggravi di spesa e, per il
          personale  disciplinato  dai contratti collettivi nazionali
          di  lavoro,  fino ad una specifica disciplina contrattuale,
          il   trattamento  economico  accessorio,  da  corrispondere
          mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi
          di  reperibilita'  e di disponibilita' ad orari disagevoli,
          ai  dipendenti  assegnati  agli  uffici  dei Ministri e dei
          Sottosegretari  di  Stato. Tale trattamento, consiste in un
          unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro
          straordinario,  per  la  produttivita'  collettiva e per la
          qualita'   della   prestazione   individuale.  Con  effetto
          dall'entrata  in  vigore del regolamento di cui al presente
          comma  sono  abrogate  le  norme del regio decreto-legge 10
          luglio   1924,   n.1100,   e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,   ed   ogni   altra   norma   riguardante  la
          costituzione  e  la disciplina dei gabinetti dei Ministri e
          delle   segretarie   particolari   dei   Ministri   e   dei
          Sottosegretari di Stato.
             (Omissis).».
             -  Si riporta il testo dell'art. 1, commi 5, 8, 11, 17 e
          20 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   14  luglio  2008,  n.  121
          (Disposizioni  urgenti per l'adeguamento delle strutture di
          Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244):
             «5.  Le  funzioni del Ministero dell'universita' e della
          ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e
          di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca.
             (Omissis).
             8.   Con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
          l'innovazione,  sentiti  i Ministri interessati, si procede
          all'immediata  ricognizione  in  via  amministrativa  delle
          strutture  trasferite  ai  sensi  del presente decreto. Con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su
          proposta   dei   Ministri  competenti,  sono  apportate  le
          variazioni  di  bilancio  occorrenti  per l'adeguamento del
          bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del
          Governo (8).
             (Omissis).
             11.   La   denominazione:   "Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca"  sostituisce,  ad ogni
          effetto  e  ovunque  presente, la denominazione: "Ministero
          della pubblica istruzione".
             (Omissis).
             17.  L'onere  relativo  ai  contingenti  assegnati  agli
          uffici  di  diretta  collaborazione  dei Ministri, dei Vice
          Ministri  e dei Sottosegretari di Stato nelle strutture che
          abbiano  subito  modificazioni  ai sensi delle disposizioni
          del  presente decreto, deve essere, comunque, inferiore per
          non  meno  del  20 per cento al limite di spesa complessivo
          riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore
          dello stesso decreto.
             (Omissis).
             20.  Con  riferimento  ai  Ministeri  per  i  quali sono
          previsti  accorpamenti, in via provvisoria e, comunque, per
          un  periodo  massimo  di sei mesi a decorrere dalla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto,  nelle  more  dell'approvazione del regolamento di
          organizzazione  dei relativi uffici funzionali, strumentali
          e di diretta collaborazione con le autorita' di Governo, la
          struttura  di  tali  uffici e' definita, nel rispetto delle
          leggi vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta del Ministro competente, sentito il
          Ministro  dell'economia  e delle finanze. Fino alla data di
          entrata   in   vigore   di   tale   decreto   si  applicano
          transitoriamente  i  provvedimenti  organizzativi  vigenti,
          purche'  resti  ferma  l'unicita'  degli  uffici di diretta
          collaborazione   di   vertice.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  su proposta dei Ministri
          competenti,   sono  apportate  le  variazioni  di  bilancio
          occorrenti  per  l'adeguamento  del  bilancio di previsione
          dello Stato alla nuova struttura del Governo.».
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
          2007,  n.  57 recante: «Regolamento di organizzazione degli
          uffici    di    diretta    collaborazione    del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca» e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2007, n. 104.
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre
          2007,  n.  259  recante:  «Regolamento  di riorganizzazione
          degli  uffici  di diretta collaborazione del Ministro della
          pubblica  istruzione»  e'  stato  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 22 gennaio 2008, n. 18.
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
          2007,  n. 260 recante: «Regolamento di riorganizzazione del
          Ministero  della  pubblica  istruzione» e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2008, n. 18.
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre
          2007,  n. 264 recante «Regolamento recante "Disposizioni di
          riorganizzazione  del  Ministero  dell'universita'  e della
          ricerca"»  e'  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
          gennaio 2008, n. 21.
             - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 6
          agosto  2008  recante: «Ricognizione, in via amministrativa
          delle  strutture  trasferite  al Ministero dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  ai sensi dell'art. 1,
          comma   8,   del  decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,
          n.  121»  e'  stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 8
          novembre 2008, n. 262.
          Nota all'art. 1:
             -  Si  riporta il testo dell'art. 4, comma 1 e dell'art.
          14,  comma  1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
          (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche):
             «Art.  4  (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
          responsabilita').  - 1. Gli organi di governo esercitano le
          funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo, definendo
          gli  obiettivi  ed  i programmi da attuare ed adottando gli
          altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'
          amministrativa  e  della gestione agli indirizzi impartiti.
          Ad essi spettano, in particolare:
              a)   le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo;
              b)  la  definizione  di  obiettivi,  priorita',  piani,
          programmi  e direttive generali per l'azione amministrativa
          e per la gestione;
              c)  la individuazione delle risorse umane, materiali ed
          economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e
          la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
          generale;
              d)  la  definizione  dei criteri generali in materia di
          ausili  finanziari  a terzi e di determinazione di tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
              e)  le  nomine,  designazioni  ed atti analoghi ad essi
          attribuiti da specifiche disposizioni;
              f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative
          indipendenti ed al Consiglio di Stato;
              g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
             (Omissis).».
             «Art.  14  (Indirizzo  politico-amministrativo). - 1. Il
          Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A
          tal  fine  periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
          giorni  (14)  dalla  pubblicazione della legge di bilancio,
          anche  sulla  base  delle  proposte  dei  dirigenti  di cui
          all'art. 16:
              a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da
          attuare  ed  emana  le  conseguenti  direttive generali per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione;
              b)  effettua,  ai  fini  dell'adempimento  dei  compiti
          definiti  ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
          comma  1,  lettera  c),  del presente decreto, ivi comprese
          quelle  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
          1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad
          esclusione  delle  risorse  necessarie per il funzionamento
          degli  uffici  di  cui al comma 2; provvede alle variazioni
          delle  assegnazioni  con le modalita' previste dal medesimo
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
          conto  dei  procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti ed
          adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.».